Che cos'è la TARI

E' il tributo dovuto per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il presupposto è  il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti e anche se di fatto non utilizzati, potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ai fini dell'applicazione del tributo, ed in particolare del calcolo della componente rifiuti dello stesso, i locali e le aree sono distinti in:

  • utenze domestiche, comprendenti le abitazioni ed i locali accessori e pertinenziali delle stesse (box, cantine, ecc.);
  • utenze non domestiche, comprendenti tutte le altre tipologie di locali ed aree.

I locali e le aree ricompresi nelle utenze non domestiche sono inoltre classificati in diverse categorie in relazione alla destinazione d'uso sulla base di quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999.

 Quanto si paga e come si calcola

La TARI, si compone di una parte fissa ed una parte variabile. Le tariffe della TARI, sono determinate sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e, dall’apposito Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nel capitolo III riferito alla Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione C.C. n. 40 del 22 agosto 2016.

Annualmente il Consiglio Comunale sulla base del Piano Economico Finanziario, ed entro il termine fissato dalla norme Statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, approva le tariffe tenendo conto delle agevolazioni previste dalla legge e dal Regolamento Comunale.

Per l'anno 2016 le tariffe sono state approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 del 22 agosto 2016, pubblicata sul sito www.comunedimussomeli.it – sezione tributi e tasse.

 Termine di pagamento

Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti TARI inviando ai contribuenti, con allegato il modello F/24 compilato, avvisi di pagamento con l'indicazione delle somme dovute per la TARI e l'Addizionale Provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in 3 rate, come di seguito indicato.

I codici tributo sono i seguenti:

  • “3944” per tutti i contribuenti diversi da enti pubblici;
  • “365E” per i contribuenti enti pubblici;
  • Codice Comune di Mussomeli, per tutti i contribuenti: “F830”.

 AVVERTENZE

 Per l'anno 2016, come stabilito dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 del 22 agosto 2016, che ha confermato le rate e le scadenze stabilite con la deliberazione C.C. n. 55 del 6 novembre 2015,  la TARI deve essere pagata in tre rate aventi le seguenti scadenze:

  • PRIMA RATA TARI e Addizionale Provinciale SCADENZA 30/09/2016
  • SECONDA RATA TARI e Addizionale Provinciale SCADENZA 30/10/2016
  • TERZA RATA TARI e Addizionale Provinciale SCADENZA 31/12/2016

Gli avvisi per il pagamento sono in fase di recapito per cui lo stesso  è da considerare posticipato con riferimento alla scadenza delle prime due rate.

Pertanto i pagamenti effettuati dai contribuenti oltre le date di scadenza del  30/09/2016 e 31/10/2016  non saranno sanzionabili ai sensi di quanto previsto dall’art.10 della L. 212/2000.

 Dichiarazioni 

I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazioni entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune e pubblicato sul sito www.comunedimussomeli.it, ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

Nella dichiarazione devono essere obbligatoriamente indicati i dati previsti agli artt. 44 e 45 del regolamento IUC  modificato con deliberazione C.C. n. 40 del 22 agosto 2016 .

Le dichiarazioni possono essere presentate unitamente alla fotocopia del documento di identità del dichiarante:

  • direttamente al settore Area Finanziaria, Bilancio e Tributi – ufficio tributi - Piazza della Repubblica – Mussomeli;
  • per posta all'indirizzo Comune di Mussomeli Area Finanziaria, Bilancio e Tributi – Piazza della Repubblica – Mussomeli;
  • a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo comunemussomeli@legalmail.it.

 ORARI AL PUBBLICO

Per eventuali chiarimenti è possibile recarsi presso gli uffici comunali nei seguenti giorni ed orari:

 LUNEDI’                               DALLE ORE 10 ALLE ORE 13

MERCOLEDI’                      DALLE ORE 10 ALLE ORE 13

VENERDI’                            DALLE ORE 10 ALLE ORE 13

MARTEDI’                            DALLE ORE 15 ALLE ORE 17

GIOVEDI’                            DALLE ORE 15 ALLE ORE 17

Ovvero rivolgersi ai seguenti numeri: 0934/961224 – 961294 - 961271

  ESCLUSIONI – RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI

Sono previste le seguenti esclusioni, riduzioni e/o agevolazioni:

 PRINCIPALI ESCLUSIONI

Utenze domestiche:

  • I locali dichiarati inagibili dall’Ufficio Tecnico comunale (art. 24 regolamento IUC);
  • I locali stabilmente ed esclusivamente riservati agli impianti tecnologici (vani ascensori, cabine elettriche - art. 24 regolamento IUC);
  • Immobili per i quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro (art. 24 regolamento IUC);
  • Aree impraticabili (art. 24 regolamento IUC);

 Utenze non domestiche:

Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’articolo 18 del regolamento, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori (artt. 25 e 26 regolamento IUC).

Nello specifico, non sono soggette a tariffa:

  • le superfici adibite all’allevamento di animali;
  • le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
  • le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
  • Le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili (art. 24 regolamento IUC);
  • Gli edifici destinati al culto (dove vengono svolte le funzioni religiose) (art. 24 regolamento IUC);
  • I locali stabilmente ed esclusivamente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili (art. 24 regolamento IUC);
  • Le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione (art. 24 regolamento IUC);
  • Le aree impraticabili e intercluse da stabile recinzione (art. 24 regolamento IUC);
  • Le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli (art. 24 regolamento IUC);
  • Fabbricati rurali destinati ad attività  agricole di cui all’art. 2135 codice civile (art. 24 regolamento IUC);
  • Per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio (art. 24 regolamento IUC);

 PRINCIPALI RIDUZIONI

Utenze domestiche:

  • riduzione del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo (art. 39 regolamento IUC);
  • riduzione del 30% per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero per più di sei mesi all'anno (art. 39 regolamento IUC);
  • riduzione del 30% per i fabbricati rurali ad uso abitativo (art. 39 regolamento IUC);
  • riduzione del 100% per le abitazioni sprovviste di utenze (idrica, elettrica e metano) e prive di suppellettili (art. 39 regolamento IUC);
  • riduzione del 40% nelle zone da 0 a 4 km oltre il perimetro di raccolta (art. 42 regolamento IUC);
  • riduzione del 60% nelle zone oltre i 4 km dal perimetro di raccolta (art. 42 regolamento IUC);
  • riduzione del 20% alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici (art. 39 del regolamento IUC);
  • riduzione del 70% , con un massimo di € 500,00, per l’adozione di un cane di età superiore a tre anni e del 60% , con un massimo di € 500,00, per l’adozione di un cane di età fino a tre anni (art. 40 bis regolamento IUC);
  • agevolazione per i nuclei familiari aventi uno o più componenti che svolgono, da non meno di un anno, attività lavorativa o attività socio educativa fuori. L’agevolazione viene riconosciuta dietro adeguata documentazione (contratto di lavoro, contratto di affitto);
  • agevolazione per i nuclei familiari aventi uno o più studenti attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero (art. 41 regolamento IUC);
  • Riduzione del 40% nelle zone da 0 a 4 km oltre il perimetro di raccolta (art. 42 regolamento IUC);
  • Riduzione del 60% nelle zone oltre i 4 km dal perimetro di raccolta (art. 42 regolamento IUC);
  • Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommariamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

 

Tipologie di attività delle utenze non domestiche

% di riduzione della superficie calpestabile

Magazzini senza alcuna vendita diretta

5

Rosticcerie, pasticcerie, macellerie. Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)

10

Attività di falegname

30

Attività di idraulico, fabbro, elettricista

20

Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Autofficine

30

Attività di lavanderie a secco, tintorie

15

Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi

20

Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione

20

Aree scoperte di impianti chimici, petrolchimici e similari

70

Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre specialità

15

Attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie

50

Attività di marmista e lavorazione similari (solo area coperta di lavorazione)

60

Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)

80

 Per eventuali attività non considerate e per le quali ricorrano le condizioni di difficile individuazione della parte di superficie produttiva di rifiuti speciali e/o pericoli, si fa riferimento a criteri di analogia.

Per fruire della riduzione prevista sopra, gli interessati devono:

  • indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
  • allegare alla denuncia originaria o alla variazione copia del contratto stipulato con le imprese abilitate al ritiro dei rifiuti speciali e/o pericolosi.
  • comunicare entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE TARI

             Rosalia M.A. GENCO

LA RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

  Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE

IL SINDACO

 Giuseppe Sebastiano CATANIA