Divieto di effettuare, nel territorio comunale, pubblicità mediante volantinaggio e affissioni fuori dai casi previsti dalla legge.
C O M U N E DI M U S S O M E L I
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
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ORDINANZA SINDACALE
REG. N. 14 DEL 23-05-2020
Oggetto: “Divieto di effettuare, nel territorio comunale, pubblicità mediante volantinaggio e affissioni fuori dai casi previsti dalla legge”.
IL SINDACO
PRESO ATTO che il sistema del volantinaggio porta a porta e la diffusione indiscriminata di manifesti e depliants nel territorio comunale e per esso nelle vie e piazze, sui parabrezza e lunotti dei veicoli, sui pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale e su altri manufatti esposti in luogo pubblico, produce conseguenze pregiudizievoli per il decoro urbano e per l'igiene pubblica, aggravate dalla impossibilità - vista la dimensione territoriale di questo Comune di garantire un immediato intervento di raccolta ed avvio al recupero del materiale pubblicitario di che trattasi;
ATTESO che anche gli innumerevoli interventi sono risultati molto spesso insufficienti sia a causa della velocità di distribuzione del materiale pubblicitario, sia a causa di eventi atmosferici, quali la pioggia, ma in particolare modo il vento (molto presente nel territorio), che contribuiscono alla disseminazione indiscriminata del materiale pubblicitario sulla gran parte di territorio;
CONSIDERATO
- che la pubblicità effettuata mediante il volantinaggio, pur rappresentando una modalità di promozione dei prodotti da parte delle ditte commerciali, non deve comunque essere di pregiudizio alcuno per il territorio comunale, vanificandone gli sforzi volti a renderla più pulita e vivibile;
- che al fine di evitare l'indiscriminato abbandono di materiale pubblicitario sul territorio comunale, riconducibile a rifiuto ai sensi dell'art. 183.1 lettera "a" del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., risulta necessario ed opportuno che tale forma di pubblicità avvenga esclusivamente all'interno di aree private in uso alle relative attività commerciali;
RITENUTO, pertanto, necessario ed opportuno intervenire per una corretta politica di tutela ambientale e di decoro urbano nell'ambito di tutto il territorio comunale, a salvaguardia dell'igiene e la sanità pubblica compromessa dalla notevole presenza sul suolo di volantini pubblicitari abbandonati;
VALUTATO, inoltre, la dichiarazione dello stato di emergenza dovuto al diffondersi del contagio del c.d. Covid – 19 e che impone l’adozione di misure stringenti a salvaguardia sia degli operatori che dei destinatari, ai fini del contenimento del contagio stesso, di adottare ogni adeguata misura.
VISTO l'art.50 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
Per i motivi sopra espressi
ORDINA
per le motivazioni espresse nella parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, è vietata, in tutto il territorio comunale, la distribuzione di depliants o volantini commerciali “porta a porta” anche se effettuata mediante deposito nella cassetta della posta dei residenti e/o condominiale, eccezion fatta sulle aree private in uso delle relative attività commerciali e fatta salva la previsione in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, celebrative, ecc. per i quali potranno essere distribuiti volantini, nell'ambito delle manifestazioni autorizzate su aree pubbliche, ai cittadini che si dimostrino interessati.” Gli organizzatori delle manifestazioni sopra indicate dovranno, in ogni caso, consegnare i suddetti volantini direttamente ai passanti, non gettandoli per terra ed avendo cura di mantenere pulito il sito ove è svolta l'attività".
AVVERTE
Che i trasgressori della presente ordinanza, attività economiche commissionarie e/o beneficiarie della pubblicità riportata sul volantino, personale reclutato incaricato della distribuzione e/o affissione, saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla Legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie previste dal D.Lgs. n. 507/93 e dal D. Lgs. N. 267/2000:
- per le attività economiche e/o agli Organismi non a scopi di lucro “onlus” commissionari e/o beneficiari della pubblicità, la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 206,00 (euro duecentosei/00) a €. 1.549,00 (euro millecinquecentoquarantanove/00) oltre al pagamento delle spese necessarie al ripristino dei luoghi, queste ultime in solido al personale addetto alla distribuzione;
- per il personale addetto alla distribuzione e/o all'affissione, la sanzione amministrativa da €. 25,00 (euro venticinque/00) a €. 500,00 (euro cinquecento/00) oltre al pagamento delle spese necessarie al ripristino dei luoghi, queste ultime in solido alle aziende committenti.
Per i trasgressori dei suddetti obblighi è ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/91, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della stessa.
DISPONE
- Che la presente Ordinanza, diverrà efficace mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, e sul sito internet dell'Ente e che la stessa venga diffusa presso gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi del territorio comunale ;
- E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- Che il Comando di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia presenti sul territorio sono incaricati della effettuazione dei necessari controlli relativi all'esecuzione della presente ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori;
Che la presente viene trasmessa a:
- Responsabile Area Finanziaria e del Settore Tributi
- Responsabile del Comando di Polizia Municipale;
- Comando Compagnia e Stazioni Carabinieri Mussomeli;
Al Comando Tenza Guardia di Finanza Mussomeli;
- Associazioni di categoria;
INFORMA
che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241, avverso ilpresente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - TARSicilia previa notifica a questa Amministrazione, entro giorni 60 dalla pubblicazione all' AlboPretorio, oppure, in alternativa, al Presidente della Regione Sicilia entro giorni 120 dalla pubblicazione all' Albo Pretorio.
Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata in contrasto con la presente ordinanza.
F.to Il Sindaco
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