COMUNE DI MUSSOMELI

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

 ORDINANZA SINDACALE

 REG. SINDACO N. 15 DEL 23/05/2020

 Oggetto: Gestione emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19. Disposizioni ad integrazione dei provvedimenti ministeriali e regionali per la limitazione degli spostamenti e dei fenomeni di affollamento e di assembramento.

IL SINDACO

Premesso che:

in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da Covid-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

  • il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
  • il D.P.C.M. del 01.03.2020 che detta ulteriori norme igienico-sanitarie da rispettare;
  • la direttiva n. 1/2020 emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione contenente le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui al DL. 6/2020;
  • il D.P.C.M. del 04.03.2020 che detta ulteriori disposizioni e norme circa le misure di contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid- 19;
  • il D.P.C.M. del 08.03.2020 recante ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid 19;
  • il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020;
  • il P.C.M. del 01.04.2020, l’efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 e prorogata fino al 13aprile 2020;
  • il D. P. C. M. del 17/05/2020 e le linee guida ad esso allegate;
  • l'Ordinanza contingibile e urgente n0 1/2020 del Presidente della Regione Siciliana recante “Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
  • le Ordinanze contingibili e urgenti nn. 3 e 4 del 08.03.2020 e 5 del 12.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID ­2 Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
  • le Ordinanze contingibili e urgenti n. 6 del 19.03.2020 e n. 14 del 03.04.2020 del Presidente della Regione Siciliana recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID­ 2019”;
  • l’Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione della Regione Sicilia n. 21 del 17/05/2020;
  • Richiamate le precedenti Ordinanze Sindacali n° 7 del 20/03/2020 e n° 11 del 02/05/2020;

Considerato che le misure di salute pubblica introdotte dal D.P.C.M. del 26.04.2020 hanno lo scopo di evitare la diffusione del contagio, concentrato in un breve periodo, che metterebbe in crisi il sistema sanitario con riguardo all’assicurazione dei servizi specialistici;

Preso atto che l'obiettivo del "distanziamento sociale" che prevede diversi tipi di intervento soprattutto in una situazione come quella attuale in cui non ci sono interventi farmacologici attuabili, come ribadisce l'ISS, serve a ridurre la velocità di diffusione del virus;

 CONSIDERATO CHE

  • le severe misure di limitazione degli spostamenti e di sospensione delle attività commerciali hanno dato gli attesi risultati circa il contenimento del contagio e di conseguenza il non diffondersi del COVID – 19 nel territorio comunale;

 RITENUTO che

  • tutto il periodo di validità delle precitate ordinanze Sindacali, l’accesso contingentato dei visitatori ai cari defunti è stato sempre al disotto della soglia stabilità, per come osservato dagli operatori della Polizia Locale incaricati della vigilanza;

 VISTO l'art. 50 comma 5° e 6° del D. L.gs. 267/2000;

VISTO l’art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA l’ordinanza contingibile ed urgente n. 21 del 17/05/2020  del Presidente della Regione Siciliana   con la quale abroga tutti i precedenti provvedimenti;

Per tutto quanto premesso e specificato,

 ORDINA

Sono abrogate le ordinanze Sindacali n. 7 del 20/03/2020 e n. 11 del 02/05/2020;

Dispone che l’accesso e la circolazione pedonale nello spazio cimiteriale è consentito ai visitatori muniti di dispositivi di protezione individuali, nella misura minima di mascherina anticontagio correttamente indossata, con obbligo altresì di distanziamento tra le persone per non meno di un metro;

E’ fatto divieto assoluto di assembramento.

Per quanto non disciplinato con il presente atto valgono le disposizioni impartite dagli ultimi provvedimenti, sopra cennati, emanati dalla  Presidenza della Regione Sicilia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Mancata osservanza alle disposizioni impartite dal presente atto comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle normative di  riferimento.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Mussomeli e sul sito web istituzionale e vale come notifica generalizzata. Gli Organi di Polizia presenti sul territorio sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza. La presente ordinanza viene, altresì, trasmessa al

  • Prefetto;
  • Presidente della Regione Siciliana;
  • Dirigenti comunali;
  • Organi di Polizia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

F.to IL SINDACO

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