L’art. 28 L.R. 16/2016, al fine di snellire le procedure mirate alla definizione di tutte le istanze di condono edilizio giacenti da svariati anni presso gli Uffici comunali, offre la possibilità di definire la pratiche di sanatoria ex L. 47/85, 724/94, 326/2003, di depositare una perizia giurata a firma di un tecnico (abilitato all’esercizio della professione e iscritto in un albo professionale) attestante il pagamento delle somme versate per l’oblazione e degli oneri di urbanizzazione nonché il rispetto di tutti i requisiti necessari per ottenere la concessione in sanatoria.

 A detta perizia occorre allegare, oltre alla copia dell’istanza di condono edilizio presentata nei termini previsti dalle leggi 47/85, 724/94, 326/2003, le ricevute di versamento delle imposte comunali sugli immobili e quelle per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani relative all’ultimo quinquennio.

 Trascorso il termine di 90 giorni dalla data di deposito della perizia, senza che sia stato emesso provvedimento con il quale viene assentito o negato il condono, la perizia acquista efficacia di titolo abitativo.

Sulle pratiche che verranno definite con la suddetta modalità, l’ufficio condono edilizio, provvederà alle verifiche circa la sussistenza delle condizioni dichiarate.

 La necessità di accelerare le procedure di ottenimento della Concessione edilizia in sanatoria ha lo scopo di estendere l’opportunità di accedere alle agevolazioni statali “ECOBONUS 110%” a tutti gli immobili oggetto di condono edilizio, ancora inevaso, ai sensi delle Leggi 47/85, 724/94 e 326/03 che, altrimenti, non potrebbero beneficiarne.