ORDINANZA SINDACALE

 REG. SINDACO  N. 8 DEL 26/01/2021

 Oggetto: Sospensione temporanea fino al 30/06/2021 della distribuzione volantini, depliant, manifesti o altro materiale pubblicitario

 L’anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di gennaio

 IL SINDACO

 

PREMESSO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO la delibera del Consiglio dei Ministri del 13/01/2021 con la quale è stato prorogato al 30/4/2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO l’ultimo DPCM del 14 gennaio 2021;

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 gennaio 2021 di classificazione in zona rossa di tutto il territorio della Regione Sicilia;

VISTA l’Ordinanza contingibile ed urgente n. 10 del 16 gennaio 2021 del Presidente della Regione Sicilia;

CONSIDERATO che la situazione in atto suggerisce l'adozione di nuove misure improntate alla massima tutela della salute pubblica in funzione del contenimento del contagio da virus COVID-19;

PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia ed il crescente numero dei casi su tutto il territorio regionale, nonchè il preoccupante innalzamento della curva dei contagi anche nel territorio di questo comune;

RITENUTO di sospendere fino al 30 giugno 2021 la distribuzione nel territorio Comunale di volantini, depliant e altro materiale pubblicitario, diversamente da quanto stabilito con l’ordinanza n. 20 del 20/05/2016;

RITENUTO di confermare, per le restanti previsioni non difformi dalla presente, l’ordinanza n. 20 del 20/05/2016;

VISTA l’ordinanza sindacale n. 20 del 20/05/2016, di cui si richiamano il preambolo, i presupposti e gli antecedenti logico-giuridici;

VISTI gli artt. 68 e 69 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali vigente in Sicilia, approvato con legge regionale n. 16 del 15/03/1963;

VISTO il D.lgs.  15 novembre 1993 n. 507;                                                                                          

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione della imposta sulla pubblicità – D. Lgs.15/ 11/1993, n. 507;

VISTO il decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO l’art. 32, comma 3, della  legge 23/12/1978, n. 833;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

Per quanto sopra specificato al fine di contenere il contagio sull’intero territorio comunale ed evitare il diffondersi del VIRUS COVID-19 , di sospendere temporaneamente la distribuzione nel territorio comunale di volantini, depliant e altro materiale pubblicitario, fino al 30/06/2021 salvo altre disposizioni;

 Confermare, per le restanti previsioni non difformi dalla presente, l’ordinanza n. 20 del 20/05/2016;

 AVVERTE

 Che i trasgressori della presente ordinanza, attività economiche commissionarie e/o beneficiarie della pubblicità riportata sul volantino, personale reclutato incaricato della distribuzione e/o affissione, saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla Legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie previste dal D.Lgs. n. 507/93 e dal D. Lgs. n. 267/2000:

  1. per le attività economiche e/o agli Organismi non a scopi di lucro “ onlus” commissionari e/o beneficiari della pubblicità, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 206,00 (euro duecentosei/00) a € 1.549,00 (euro millecinquecentoquarantanove/00) oltre al pagamento delle spese necessarie al ripristino dei luoghi, queste ultime in solido al personale addetto alla distribuzione;
  2. per il personale addetto alla distribuzione e/o all'affissione, la sanzione amministrativa da € 25,00 (euro venticinque/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00) oltre al pagamento delle spese necessarie al ripristino dei luoghi, queste ultime in solido alle aziende committenti.

Per i trasgressori dei suddetti obblighi è ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16

della Legge n. 689/91, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della stessa.

 DISPONE

 Che la presente Ordinanza, diverrà efficace mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, e sul sito internet dell'Ente e ha validità fino al 30/06/2021;

  1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
  2. Che il Comando di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia presenti sul territorio sono incaricati della effettuazione dei necessari controlli relativi all'esecuzione della presente ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori;

Che la presente viene trasmessa a:

  • Responsabile Area Finanziaria e del Settore Tributi
  • Responsabile del Comando di Polizia Municipale;
  • Comando Compagnia e Stazione Carabinieri Mussomeli;
  • Al Comando Tenenza Guardia di Finanza Mussomeli;
  • Associazioni di categoria;

 INFORMA

 che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale –TAR Sicilia previa notifica a questa Amministrazione, entro giorni 60 dalla pubblicazione all' Albo Pretorio, oppure, in alternativa, al Presidente della Regione Sicilia entro giorni 120 dalla pubblicazione all' Albo Pretorio.

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata in contrasto con la presente ordinanza.

 IL SINDACO

F.TO GIUSEPPE SEBASTIANO CATANIA